CONTRATTO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: GLI INCOTERMS

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  • Autore: Dario Di Carlo
  • Data: 19 September 2016
  • Settore: Novità
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CONTRATTO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: GLI INCOTERMS

Gli “Incoterms” (contrazione di “international commercial terms”) sono una serie di regole messe a punto dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) per determinare a carico di chi sono i rischi conseguenti al trasferimento fisico della merce dal magazzino dell’esportatore al domicilio del compratore, identificando in quale punto mi avviene passaggio. Essi non precisano, invece, quando ha luogo il trasferimento di proprietà della merce, passaggio che avviene, secondo i principi generali del diritto e nel momento del perfezionamento contrattuale.

Per condizioni di resa della merce si intendono le modalità di consegna della merce convenute fra venditore compratore. La loro precisazione nell’offerta di vendita, è di vitale importanza per l’esportatore, poiché dalla loro formulazione può dipendere perfino l’utile o la perdita su un affare.

La Camera di Commercio Internazionale, allo scopo di mettere a disposizione degli operatori un valido strumento di riferimento, ha raccolto sotto la definizione di “Incoterms” un insieme di regole internazionali che permettono una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l’estero. 

Le parti possono fare riferimento agli “Incoterms 2000” quale base del loro contratto, e prevedere modifiche o varianti in relazione alle esigenze del loro particolare commercio, alle particolari circostanze o alle loro personali convenienze.

Se in un contratto di compravendita internazionale, le parti non richiamano in modo specifico ad espresso tali regole, esse non saranno applicabili.

In prezzi di vendita dell’esportatore saranno ovviamente influenzati dai termini di resa ancora stati.

I termini di consegna definiscono essenzialmente i seguenti aspetti della vendita:
- quali sono i costi a carico del venditore e quali a carico del compratore;
- quali documenti dovrà procurare l’esportatore e a spese degli;
- quando la disponibilità della merce passa dalle mani dell’esportatore a quelle del compratore;
- dove la disponibilità della merce e il trasferimento dei rischi conseguenti passa dall’esportatore al compratore.

Le regole della CCI non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell’uno o dell’altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.
Qual è il termine di resa più interessante per l’esportatore? Non c’è una risposta univoca in quanto non ci sono regole assolute.

La scelta fra un termine di consegna e l’altro dipende da molti fattori:

- dal comportamento della concorrenza;
- dalla forza contrattuale fra venditore e compratore;
- dall’organizzazione del sistema dei trasporti nel paese di vendita e di acquisto;
- dalla situazione geografica dei mercati;
- dall’incidenza del costo di trasporto sul prezzo di vendita;
- dalle dimensioni e organizzazione dell’impresa esportatrice;
- dalla strategia dell’impresa esportatrice;
- dal rapporto esistente fra il valore del costo del trasporto e quello della merce esportata;
- dagli oneri finanziari supplementari collegati all’assunzione del trasporto;

La CCI ha raggruppato gli Incoterms in quattro gruppi omogenei:

·         Clausola “E” (EXW). E’ una sola. Il venditore non assume alcuna obbligazione di trasporto successiva alla messa a disposizione della merce nel luogo in cui è prodotta o custodita.

·         Clausole “C” (CFR-CIF-CPT-CIP). In tutte le clausole il venditore deve provvedere a sue spese a stipulare il contratto di trasporto fino al luogo indicato nella clausola stessa. I rischi di perdita o avaria successivi al momento di consegna della merce al vettore, sono a carico del compratore.

·         Clausole “F” (FCA-FAS-FOB). Il venditore estingue le sue obbligazioni e i suoi rischi nel momento in cui consegna la merce al vettore indicato dal compratore, su cui gravano tutti gli oneri successivi a questo momento.

·         Clausole “D” (DAF-DES-DEQ-DDP-DDU). Il venditore è responsabile delle merci fino al momento del loro arrivo nel luogo convenuto di consegna.

 

 


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