News economiche
- Autore: Dario Di Carlo
- Data: 10 July 2017
- Settore: Novità
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L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 4 luglio, ha finalmente comunicato tutte le misure che agevoleranno gli autotrasportatori in merito al periodo d’imposta 2016 e che riguardano quindi la dichiarazione dei redditi del 2017.
In materia di autotrasporto, sono confermate, per l’anno in corso, le stesse agevolazioni fiscali riconosciute per il 2016, definite dal dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.
Per quanto riguarda la deduzione forfetaria per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), è ribadito l’importo di 51 euro per ogni trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il territorio comunale in cui ha sede la ditta (autotrasporto merci per conto di terzi).
La deduzione è fruibile anche per i trasporti all’interno del comune, purché personalmente effettuati dall’imprenditore, ma in misura ridotta, pari al 35% dell’importo (51 euro) spettante per quelli extra-comunali.
Per ciò che concerne il Credito d’Imposta, sempre come lo scorso anno, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.