E-Mail e Tele marketing: l’utilizzo dei dati da Internet e normativa Privacy

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  • Autore: Dario Di Carlo
  • Data: 27 February 2017
  • Settore: Novità
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E-Mail e Tele marketing: l’utilizzo dei dati da Internet e normativa Privacy

Quello del reperimento di nuovi contatti commerciali è un problema sentito da tutte le imprese.
Nell’era della diffusione massiva di Internet molte informazioni sono a portata di clic, come numeri di telefono e indirizzi mail.
Sulla possibilità di utilizzo di questi dati si è più volte espresso il Garante della Privacy, che ribadisce come non si possano utilizzare a fini di marketing numeri e contatti presi dal Web senza uno specifico consenso informato.

In uno degli ultimi interventi su questo argomento da parte del Garante si afferma come sia vietato utilizzare contatti e numeri telefonici trovati online per fini di Marketing e Telemarketing.
Il pronunciamento dell’Authority è relativo al caso di una società attiva nei servizi Internet che contattava possibili clienti utilizzando i numeri di telefono che trovava su Internet (spesso, nell’area contatti di imprese e professionisti).
Tale situazione configura una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali, che richiedono il consenso informato dei destinatari.

Il fatto che un numero telefonico sia presente online non significa che lo si possa utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato pubblicato (ad esempio a fini pubblicitari). Queste, almeno le motivazioni del Garante.
Il principio espresso ribadisce il fatto che i dati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui l’utente li ha messi a disposizione.

Il Codice sulla Privacy, inoltre, vieta la raccolta di dati tramite form online destinati alla richiesta di servizi o preventivi per poi utilizzarli successivamente per l’invio di DEM (Direct Email Marketing, email contenenti offerte promozionali) se non contengono “specifica informativa” su questa possibilità di trattamento dei dati personali Non sarebbe, quindi, sufficiente fornire come opzione un’unica casella di spunta per il consenso sia sulle finalità contrattuali sia sull’utilizzo a fini pubblicitari.

Un’aggravante è rappresentata dal fatto che fra i contatti figurino anche persone giuridiche che, in base all’articolo 130 del Codice, sono tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).
La normativa al riguardo, nella realtà dei fatti, appare largamente disattesa e, francamente, risulta di difficile comprensione, alla luce anche della presenza nella maggior parte dei siti aziendali di pagine di “Contatti”, in cui vengono riportati tutti i canali attraverso i quali, appunto, poter contattare l’impresa in questione.

Certo, ogni imprenditore non può che sperare che tali recapiti vengano utilizzati per richieste di preventivi da parte di nuovi clienti, ma dall’alba dei tempi l’economia di mercato si è sempre fondata su “domanda” e “OFFERTA”! Impedendo alla seconda, o limitandone eccessivamente, la possibilità di esprimersi anche la prima vedrebbe impoverita la possibilità di scelta…
 

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