Le nuove Linee Guida sui tirocini extra-curriculari in azienda

Tirocini in azienda

  • Autore: Dario Di Carlo
  • Data: 06 June 2017
  • Settore: Novità
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Le nuove Linee Guida sui tirocini extra-curriculari in azienda

I tirocini rappresentano per molte aziende e lavoratori il primo momento di incontro e di verifica alle reciproche aspettative, preludio di un consolidamento del rapporto di lavoro.

Analizziamo, quindi, alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’indennità per Il tirocinio avrà un minimo di 300 euro mensili ma le Regioni potranno variare (aumentare), e sarà riconosciuta a fronte di una partecipazione di almeno il 70%.

Con le nuove linee guida, è stata introdotta la durata minima di  2 mesi ( 1 mese nel caso di lavoro stagionale) mentre rimane invariata la durata massima di 12 mesi. Il piano formativo individuale dovrà contenere i dati della durata del tirocinio  che deve essere congrua rispetto agli obiettivi della formazione.
Durante il tirocinio sarà possibili effettuare una sospensione per malattia, infortunio, maternità o chiusura della aziendale per più di 15 giorni.

Se in azienda ci sono in corso procedure di cassa integrazione, non è possibile effettuare tirocini, così come non è possibile usufruire di tirocinanti per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda:
- nel caso di licenziamenti collettivi,
- per giustificato motivo oggettivo,
- per superamento del periodo di comporto (periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia),
- per mancato superamento del periodo di prova,
- per fine appalto
- nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Per un maggior incremento dell’occupazione, sono stati attivati dei tirocini per le aziende che applicano i contratti di solidarietà espansiva, e per evitare lo sfruttamento occupazionale, è stata introdotta una novità: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.

La quantità dei tirocinanti che si possono impiegare varia in base alle dimensioni aziendali:
- un tirocinante per imprese fino a cinque dipendenti;
- due tirocinanti per imprese fra 6 e 20 dipendenti;
- il 10% dei dipendenti per imprese sopra i 20 dipendenti.
Tutte le regole sostanziali dei tirocini rimangono invariate, come lo svolgimento sulla base di  appropriate convenzioni, la presenza di un piano formativo, del tutori e infine l’attestazione relativa a quanto svolto.

L’ampliamento dell’organico aziendale rappresenta un importante di crescita e sviluppo aziendale.
Prima di procedere, tuttavia, è opportuno effettuare un’opportuna analisi economico-finanziaria per avere ben chiaro la sostenibilità nel tempo del nuovo assetto.
Può, quindi, essere il momento opportuno per impiantare nuove logiche di controllo di gestione, attraverso le quali valorizzare appieno anche il nuovo capitale umano.

 

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